Vane e pretestuose polemiche su un documento eccezionale
Comunione ai divorziati?
l’argomento non viene trattato
di don Massimo Lapponi
Sulla recente Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi sembra essersi scatenato un grande “much ado about nothing”, sia da parte della stampa laica, sia da parte dei cattolici tradizionalisti. Da parte laica si esalta e da parte tradizionalista si condanna quello che non c’è, mentre non si vede quello che c’è. Tutti gli occhi sono puntati sui nn. 84, 85 e 86 di un documento che comprende 94 punti, e dei tre punti in questione sembra che l’unico argomento cruciale sia quello della fatidica comunione ai divorziati, quasi che il vero problema delle famiglie di oggi sia questo. Ma, sia o non sia questo, il fatto è che in quei numeri della Relazione detto argomento non viene esplicitamente trattato. Viene forse trattato implicitamente? Sembra proprio di no.
ambito liturgico
Queste sono le parole del Sinodo a cui i nostri critici di destra e di sinistra fanno riferimento:
«I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate».
Notiamo che il testo parla eplicitamente della loro partecipazione «in diversi servizi ecclesiali». Ora la parola «servizi» indica prestazioni a cui una persona è chiamata a collaborare, non diritti di ricevere qualche cosa. Quando, dunque, si aggiunge che «occore discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate», si intende, ovviamente, alludere a servizi che i medesimi possono prestare a favore dell’attività della Chiesa. Oltre a ciò nell’elenco si parla si «ambito liturgico», e non sacramentale. Ora, un servizio in ambito liturgico in nessun modo può essere inteso come un diritto a ricevere un sacramento. Si tratterà, piuttosto, di una prestazione quale, ad esempio, quella di lettore o di cantore.
un semplice invito a riflettere
C’è poi da osservare che la Relazione, per sua natura, non è un atto decisionale, ma semplicemente una riflessione offerta ai fedeli e al Santo Padre. Sarà, poi, quest’ultimo, a tempo opportuno e in considerazione delle conclusioni del Sinodo, ad emettere un documento magisteriale contenente eventuali decisioni.
Coscienti del carattere interlocutorio del loro intervento, i padri sinodali non dicono che «occorre superare le attuali esclusioni dei divorziati risposati». Essi semplicemente dicono che «occorre discernere quali diverse forme di esclusione attualmente praticate», non «devono» o «debbano», e neanche «possono», bensì «possano essere superate». Si tratta, dunque, di un invito a riflettere per capire quali cambiamenti possano eventualmente essere opportuni.
Su questi scarni dati la stampa laica costruisce la leggenda che «la comunione ai divorziati risposati passa per un solo voto». Da parte sua il «superapostolo» (2Cor 12, 11) Roberto De Mattei – http://corrispondenzaromana.voxmail.it/user/xv5bek/show/qhyqn?_t=95cd8d87 – ci informa che la Relazione Finale sarebbe «un testo di compromesso» tra diverse posizioni, giacché «hanno vinto i progressisti perché il testo approvato ammette alla Eucarestia i divorziati risposati; hanno vinto i conservatori, perché il documento non contiene un riferimento esplicito alla comunione ai divorziati».
nessun riferimento esplicito
Se la relazione è un testo di compromesso tra diverse posizioni, la cosa non è necessariamente scandalosa, mentre è necessariamente scandaloso che il commento di De Mattei sia un compromesso con la sua coscienza. Egli non può provare, come tanto desidera, che il testo «ammette alla Eucarestia i divorziati risposati», per la semplice ragione che, come lui stesso afferma, «il documento non contiene un riferimento esplicito alla comunione ai divorziati». Il De Mattei è molto dispiaciuto di questa mancanza, che gli impedirebbe di esercitare il suo carisma di superapostolo. Dunque deve trovare il modo di provare che la Relazione ammette, se non esplicitamente, almeno implicitamente la comunione ai divorziati.
Egli, dunque, osserva che «se 80 Padri sinodali, un terzo dell’assemblea, hanno votato contro il paragrafo 86, vuol dire che esso era insoddisfacente». Senonché non si accorge di commettere una svista, perché il paragrafo 86 non ha avuto 80 voti contrari, bensì 64! 80 ne ha avuti il paragrafo 85.
Rifacendosi, poi, sia al n. 84, sia al n. 86, egli riprende dal primo queste parole. «Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa», e osserva: «Ma che cosa significa essere “membra vive” della Chiesa, se non trovarsi in stato di grazia e ricevere la Santa Comunione?»
un percorso di maturazione
Come corre il nostro superapostolo! Per prima cosa il testo non pretende di usare un linguaggio rigorosamente catechistico, secondo il quale si è un membro “vivo” della Chiesa quando si è i stato di grazia. Inoltre, il testo parla di «vivere e maturare come membra vive della Chiesa», e fa dunque riferimento a un percorso che possa far «maturare» gli interessati, superando gi ostacoli, a divenire membra vive della Chiesa. Che il De Mattei interpreti arbitrariamente i testi lo dimostra pienamente il suo commento alla seconda citazione, presa dal n. 86, che recita:
«Il percorso di accompagnamento e discernimento orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere». Commenta sapientemente il De Mattei: «E la “più piena partecipazione alla vita della Chiesa” non include, per un laico, la partecipazione al sacramento dell’Eucarestia?».
Ammesso che sia così, la citazione dimostra esattamente il contrario di quanto pretende il De Mattei. Infatti, come abbiamo visto, il testo parla chiaramente di «ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa». Vi sono, dunque, degli ostacoli alla partecipazione all’eucarestia, e il testo lo riconosce. È dunque ovvio che per favorire e far crescere la piena partecipazione alla vita della Chiesa è necessario rimuovere tali ostacoli. E infatti il paragrafo prosegue – ma il De Mattei si guarda bene dal citare il testo completo! -:
Familiaris Consortio
«Dato che nella stessa legge non c’è gradualità (cf. FC, 34), questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa».
Ed ecco il testo della “Familiaris Consortio” n. 34 a cui il n. 86 della Relazione rimanda:
«Anche i coniugi, nell’ambito della loro vita morale, sono chiamati ad un incessante cammino, sostenuti dal desiderio sincero e operoso di conoscere sempre meglio i valori che la legge divina custodisce e promuove, e dalla volontà retta e generosa di incarnarli nelle loro scelte concrete. Essi, tuttavia, non possono guardare alla legge solo come ad un puro ideale da raggiungere in futuro, ma debbono considerarla come un comando di Cristo Signore a superare con impegno le difficoltà.
“Perciò la cosiddetta ‘legge della gradualità’, o cammino graduale, non può identificarsi con la ‘gradualità della legge’, come se ci fossero vari gradi e varie forme di precetto nella legge divina per uomini e situazioni diverse. Tutti i coniugi, secondo il disegno divino, sono chiamati alla santità nel matrimonio e questa alta vocazione si realizza in quanto la persona umana è in grado di rispondere al comando divino con animo sereno, confidando nella grazia divina e nella propria volontà”».
obiettività della legge
Dunque, se si dà il suo giusto valore alla soggettività, viene nel contempo pienamente riaffermata l’obiettività della legge e la necessità di adeguarsi ad essa, e si dice chiaramente che da questa necessità il discernimento della guida pastorale del sacerdote «non potrà mai prescindere».
A questo punto possiamo chiederci se a fare confusione e a gettare fumo negli occhi sono i padri sinodali o non piuttosto il De Mattei?
Ma la cosa più grave è che tutte queste polemiche, da destra e da sinistra, su tre paragrafi del documento, relativi ad una questione molto particolare, finiscono per distrarre l’attenzione dagli altri novantuno paragrafi, che hanno un interese molto più vasto. Non temiamo, infatti, di affermare che l’insieme del documento ha un valore assolutamente eccezionale, tanto che sembra incredibile che un testo elaborato da una così ampia assemblea in così pochi giorni appaia così ben strutturato, armonico, completo e perfettamente rispondente alla drammatica situazione attuale delle famiglie.
La sua lettura, al contrario di quanto affermato da tante voci, laiche o cattoliche, arreca, dopo tante polemiche, un inaspettato conforto; una luce di speranza che da nessun’altra fonte poteva scaturire; un rafforzamento nella fede nella divina presenza dello Spirito Santo che guida la Chiesa; e un incoraggiamento a mettere in atto con fiducia strategie concrete ed efficaci per il superamento di tante minacce che incombono sulle famiglie umane in questi tragici tempi
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