Atto eroico per le anime del purgatorio
Molti pensano che per compiere un atto eroico bisogna fare salti mortali, sacrifici enormi, e addirittura donare la propria vita per gli altri. Si, questo è vero, ma c’è un atto eroico più nascosto; quello verso le anime del purgatorio. Offrire ogni sacrificio, ogni sofferenza, ogni cosa per queste anime che ancora non hanno raggiunto il cielo.
Questo Atto eroico di carità a vantaggio delle Anime del Purgatorio consiste in una spontanea offerta, che fa il fedele a Sua Divina Maestà, di tutte le sue opere soddisfattorie (riparazione di offesa, danno o similari…) in vita, e di tutti i suffragi che può egli avere dopo la morte, a vantaggio delle sante Anime del Purgatorio.
Fu questo Atto approvato dal sommo Pontefice Gregorio XV, quando, con una sua Bolla Pastoris Aeterni, approvò l’istituto del Consorzio dei Fratelli, fondato da P. Domenico di Gesù e Maria, Carmelitano Scalzo, in cui, tra gli altri pii esercizii a favore dei defunti, vi è quello di offrire e consacrare a loro suffragio la parte satisfattoria delle proprie opere. In seguito, questa pia pratica venne diffusa con ammirabile successo dal Padre D. Giuseppe Gaspare Oliden Teatino, il quale suggerì inoltre di rimettere nelle mani della Santissima Vergine queste opere e suffragi, aflînchè ne sia la distributrice a favore di quelle sante Anime che Ella vuole più presto liberare dalle pene del Purgatorio. Con tale offerta per altro non si cede che il frutto speciale e personale di ciascuno, talchè ai Sacerdoti non viene impedito di applicare la Santa Messa secondo la intenzione di quelli che loro diedero l’elemosina; né ai fedeli vien tolta la libertà di potere offrire, quando vogliono, le loro opere buone al Signore per qualche fine speciale; ad esempio, per impetrare grazie o rendere grazie per favori ottenuti.
Questo Atto eroico di carità fu arricchito di molti favori, con Decreto del 23 agosto 1728, dal Sommo Pontefice Benedetto XIII, confermati poi da Papa Pio VII il 12 dicembre 1788; i quali favori furono quindi dal Sommo Pontefice Pio IX, con Decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze del 10 settembre 1852, specificati nel modo seguente:
I. I Sacerdoti che avranno fatto la detta offerta potranno godere, in tutti i giorni, l’indulto dell’Altare privilegiato personale.
II. Tutti i fedeli che avranno fatto la stessa offerta possono lucrare:
Indulgenza Plenaria applicabile solamente ai Defunti ìn qualunque giorno facciano la Santa Comunione, purchè visitino una Chiesa o pubblico Oratorio, ed ivi preghino per qualche spazio di tempo secondo la intenzione del Sommo Pontefice.
III. Similmente potranno lucrare Indulgenza Plenaria tutti i lunedì dell’anno ascoltando la Santa Messa in suffragio delle Anime del Purgatorio, ed adempiendo le altre condizioni summenzionate.
IV. Tutte le Indulgenze che sono concesse o che si concederanno in appresso, le quali si lucrano dai fedeli che hanno fatto questa offerta, possono applicarsi alle Anime del Purgatorio.
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